DUE MISURE SOVRAPPONIBILI:
credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno
La coesistenza di due misure che hanno introdotto con differenti interventi legislativi agevolazioni fruibili tramite il riconoscimento di un credito d’imposta (L. 208/2015 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi e L. 162/2019 – Credito d’imposta in investimenti nel Mezzogiorno) ha posto la problematica della loro sovrapponibilità sul medesimo investimento. Con risoluzione n 360 del 2020, la stessa Agenzia delle Entrate ha ritenuto che le due misure fossero sovrapponibili sullo stesso investimento nel limite dell’importo della spesa ammessa agevolata. Ciò poiché il credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno NON COSTITUISCE AIUTO DI STATO, bensì intervento di carattere generale.
In ordine al credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (bonus sud) la sua scadenza in regime di prorogatio è fissata per il 31/12/2020. Si ricorda, pertanto che in tale data l’investimento deve essere effettuato.
Quando l’investimento si considera effettuato:
secondo i principi generali espressi dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi mediante l’art. 109, la consegna dei beni, la realizzazione, ecc. devono avvenire nell’ambito temporale indicato (31 dicembre), indipendentemente dall’entrata in funzione dei beni.
Tanto premesso,
- le spese di acquisto dei beni sono da considerarsi sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione del bene, ovvero, qualora differente e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.
- gli oneri relativi alle prestazioni di servizi direttamente connesse alla realizzazione dell’investimento, non compresi nel costo di acquisto del bene, rilevano ai fini della determinazione dell’investimento stesso e si considerano sostenuti alla data in cui esse sono ultimate.
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Normativa di riferimento:
-Proroga investimenti al sud beni strumentali nuovi – art. 1 c. 319 L 24/12/2019 n. 232 All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 98, primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»;
- b) al comma 108, primo periodo, le parole: «2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019 e 2020».
-Investimenti nel Mezzogiorno – L. 24/12/2019 n. 162 c. 189 cfr allegato “A” ed allegato “B”.
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