DEFINIZIONE AGEVOLATA – Decreto Legge n. 119/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2018, contenente “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”.
1. NUOVA DICHIARAZIONE DI ADESIONE – MODALITA’ E TERMINI
I contribuenti che intendono avvalersi dei benefici della definizione agevolata – cosiddetta “Rottamazione ter” – dei carichi affidati all’Agente della riscossione
- dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017, pur avendo già presentato, per altri carichi, dichiarazione di adesione ex D.L.193/2016 e/o ex D.L. 148/2017,
- dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017, non avendo presentato dichiarazione di adesione ex D.L. 193/2016 e/o ex D.L. 148/2017,
- dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, pur avendo già presentato dichiarazione di adesione ex D.L. 193/2016 ed essendo decaduti dal beneficio (e non avendo aderito alla definizione ex D.L. 148/2017),
- dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017, pur avendo già presentato dichiarazione di adesione ex D.L. 148/2017 ed essendo decaduti dal beneficio per non aver assolto all’obbligo di pagamento delle rate di maggiore rateazione scadute al 31.12.2016,
sono tenuti a presentare, entro il 30 aprile 2019, la dichiarazione di adesione, utilizzando l’apposita modulistica messa a disposizione dall’Agente della riscossione.
I suddetti contribuenti riceveranno dall’Agente della riscossione, entro il 30 giugno 2019, la comunicazione delle somme dovute, unitamente ai bollettini RAV precompilati e dovranno effettuare il pagamento dilazionato fino ad un massimo di 10 rate consecutive in 5 anni, con scadenze a luglio e novembre a partire da luglio 2019; in caso di pagamento dilazionato, dal 1° agosto 2019, sarà calcolato un interesse pari al 2% annuo.
2. DEFINIZIONE AGEVOLATA EX D.L. 148/2017 IN CORSO – SLITTAMENTO PAGAMENTO E RIMODULAZIONE DELLE RATE
Non saranno tenuti a presentare alcuna dichiarazione di adesione, ma beneficeranno automaticamente della “Rottamazione ter”, i contribuenti che, avendo presentato dichiarazione di adesione alla definizione ex D.L. 148/2017 pagheranno, entro e non oltre il 7 dicembre 2018:
- per i carichi del 2017, le rate originariamente in scadenza a luglio, settembre e ottobre 2018,
- per i carichi 2000/2016, la rata originariamente in scadenza a ottobre 2018.Per ciò che riguarda le restanti due rate in scadenza a novembre 2018 e febbraio 2019, in automatico e senza alcun adempimento per il contribuente, l’Agente della riscossione invia la comunicazione delle somme dovute entro il 30 giugno 2019, dilazionando l’importo in 10 rate per 5 anni con scadenze a luglio e novembre a partire da luglio 2019; dal 1° agosto 2019, verrà calcolato un interesse pari allo 0,3% annuo. Resta salva la facoltà per il contribuente, di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2019.
In entrambe le ipotesi, non ottemperando al pagamento entro il 7 dicembre 2018, si perde definitivamente il beneficio previsto dalla definizione agevolata.
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