A decorrere dal 1° gennaio 2020, la detrazione sul modello redditi per gli oneri, sarà riconosciuta a condizione che l’onere sia sostenuto con sistemi di pagamento tracciabili (dunque non in contanti).

Si elencano di seguito alcuni dei suddetti oneri tralasciando tutti gli altri che non possono che essere pagati con canali tracciabili (spese universitarie etc) :

  • le spese per prestazioni sanitarie (escluse le prestazioni convenzionate con il SSN, acquisto farmaci e dispositivi medici che possono essere pagate in contanti);
  • le spese veterinarie;
  • le spese funebri;
  • le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione;
  • le erogazioni liberali;
  • le spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi;
  • i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati dagli studenti iscritti ad un corso di laurea;
  • i canoni di locazione per unità immobiliari ad abitazione principale;
  • le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza;
  • le spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
  • i compensi pagati ai soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;