Credito d’imposta sulle commissioni POS e carte di credito/debito.

A decorrere dal 1° luglio 2020 agli esercenti attivita’ di impresa, arte o professioni che nell’anno precedente (2019) hanno realizzato un volume di affari inferiore ad euro 400.000,00 per vendite effettuate nei confronti di consumatori finali spetta un credito di imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronico  emessi da operatori finanziari.

Il credito d’imposta e’ utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.