Restrizione alle compensazioni eccedenti 5.000,00 di crediti IVA IRPEF IRAP addizionali e sostitutive.

La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi eccedenti 5.000 euro annui, può’ essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.La compensazione di importi inferiori continua ad essere effettuata secondo le regole precedenti la modifica.