Art. 60
I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi propri
previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.
Nota:
Mediante tale norma, è abrogata per legge la scadenza del 16 marzo per tutti (imprese e privati
cittadini). Il termine di legge è ricollocato alla data del 20 marzo 2020

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Art. 62
Sospensione, limitata ad alcuni soggetti, dei termini per gli adempimenti ed i versamenti fiscali e contributivi propri ed assicurativi che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020.
Per i soggetti con volume d’affari 2019 fino a 2 milioni di euro sono sospesi:
• tutti gli adempimenti tributari (comma 1) compresi tra 8 marzo e 31 maggio 2020 rinviati al 30 giugno 2020;
• (comma 2) i versamenti: iva, ritenute, addizionali e contributi propri, periodo 8 marzo/31 maggio 2020 che possono essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o in cinque rate consecutive (la prima a maggio).
La sospensione dei versamenti non opera per i soggetti con volume d’affari superiore a 2 milioni
di euro nel 2019 che dovranno continuare con regolarità ad effettuare i versamenti sopra indicati, dal giorno 20 marzo (rimessione in termini art. 57).
Opera invece anche per costoro la sospensione sino al 30 giugno di tutti i residuali adempimenti tributari che non siano versamenti (es. presentazione intra, esterometro e dichiarazione iva).

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Art. 68
Sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’ 8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione.
LA SOSPENSIONE RIGUARDA:
• LE CARTELLE DI PAGAMENTO IN CARICO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE ANCHE IN RATEAZIONE PER I PAGAMENTI DA ESEGUIRE NEL PERIODO 8 MARZO/31 MAGGIO 2020 – I VERSAMENTI PROROGATI SI EFFETTUERANNO IN UNICA SOLUZIONE ENTRO IL 30 GIUGNO 2020.
• LA RATA DEL 28 FEBBRAIO DELLA ROTTAMAZIONE TER PER CHI NON L’AVESSE PAGATA E LA RATA DEL 31 MARZO DEL COSIDDETTO SALDO E STRALCIO. I VERSAMENTI PROROGATI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI ENTRO IL 31 MAGGIO 2020.

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Art. 56
Le imprese (che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR) possono avvalersi dietro comunicazione autocertificata, da indirizzare ai soggetti abilitati alla concessione di credito:
1) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio: proroga in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
2) per i prestiti non rateali con scadenza ante 30 settembre 2020: proroga fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
3) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale non deteriorati: sospensione del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 sino a tale data. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato in assenza di nuovi o maggiori oneri.

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Art. 27
Agli iscritti all’INPS, ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020,  ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.
L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2. L’indennità di cui al presente articolo è
erogata dall’INPS, previa domanda.

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Art. 65
Riconoscimento di un credito d’imposta da utilizzare in compensazione nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di MARZO 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 ai soggetti titolari di reddito di  impresa raggiunti dall’obbligo di chiusura generalizzata”lockdown” contemplato dal DPCM dell’11 marzo 2020.